Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'ottenimento della cittadinanza da parte di un minore sottoposto a misure cautelari è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della pericolosità sociale del soggetto. Per risultare valido, l'accertamento di cui al periodo precedente non può essere effettuato prima di dieci mesi dall'estinzione della condanna.