Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'ottenimento della cittadinanza da parte di un minore condannato con sentenza definitiva è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della pericolosità sociale del soggetto. Per risultare valido, l'accertamento di cui al periodo precedente non può essere effettuato prima di un anno dall'estinzione della condanna. Durante detto periodo transitorio, il minore non può fare richiesta di cittadinanza.