Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il procedimento per l'ottenimento della cittadinanza del minore straniero è sospeso in caso di condanna in primo grado di giudizio. In caso di condanna definitiva il minore è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza, dal momento dell'estinzione della pena per cinque anni.