Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore straniero che ha fatto domanda di cittadinanza vede tale domanda sospesa qualora riporti una condanna in primo o secondo grado per uno dei reati previsti nel Libro II, Titoli VI, XII e XIII del codice penale.
2. Se alla fine dell'iter giudiziario riporta una condanna definitiva per uno dei reati di cui al comma precedente, il minore suddetto è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per non meno di sei anni.