Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano sottoposti a procedimento penale per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza fino a sentenza definitiva.
2. In caso di condanna per i delitti di cui al comma 1, il rilascio della cittadinanza per il suddetto minore è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'estraneità ai fatti e della non pericolosità sociale del soggetto.