Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore che riporta una condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo II, del codice penale è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza dal momento dell'estinzione della pena, per un periodo pari alla durata della condanna comminata. La revoca dell'interdizione è subordinata al buon esito di appositi percorsi di reinserimento sociale da stabilire in sede di giudizio.