Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1, condannato per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo II, del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza dal momento dell'estinzione della pena, per un periodo pari al doppio della durata della condanna comminata. La revoca dell'interdizione è subordinata al buon esito di appositi percorsi di reinserimento sociale da stabilire in sede di giudizio e ad una valutazione della pericolosità sociale dell'istante da parte dell'autorità giudiziaria.