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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.013. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.013.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. È interdetto dall'ottenimento della cittadinanza di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il minore straniero sottoposto a misure cautelari in sede di giudizio o che abbia riportato una condanna definitiva per un reato non colposo entro il compimento dei diciotto anni. La durata dell'interdizione è stabilita in sede di giudizio, non può avere una durata inferiore al doppio della durata della pena comminata e comunque non inferiore ai due anni.