Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. È interdetto dall'ottenimento della cittadinanza di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il minore straniero sottoposto a misure cautelari in sede di giudizio o che abbia riportato una condanna definitiva per un reato non colposo entro il compimento dei diciotto anni. La durata dell'interdizione è stabilita in sede di giudizio, non può avere una durata inferiore al doppio della durata della pena comminata e comunque non inferiore ai due anni.