Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1 sottoposto a procedimento giudiziario o condannato in via definitiva per un delitto non colposo, per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, è interdetto dall'acquisto della cittadinanza per un periodo eguale a quello della pena comminata.
2. Qualora la condanna di cui al comma 1 sia inflitta ad un minore avente già dei reati in giudicato, l'interdizione è aumentata del doppio.