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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.2. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 1012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2019  [ apri ]
3.2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i diversi fino alla fine del comma con le seguenti: un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020. Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della Difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

  1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.