Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.