Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche in favore degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.