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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

ident. 4.01.