Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)
1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».