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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
15.03.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività)

  1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.
  2. Tutte le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.
  4. La sospensione dell'attività di pesca determinata dalla necessità di eseguire visite, annotazioni di sicurezza e rinnovo dei documenti di bordo è equiparata all'arresto temporaneo obbligatorio e dà diritto all'accesso a contributi e forme di ristoro e di indennità all'impresa di pesca e ai marittimi imbarcati.

ident. 15.010.