All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: tonnare fisse, aggiungere le seguenti: delle circuizioni e dei palangari;
2) le parole: dalle imbarcazioni sono sostituite dalle seguenti: dall'insieme delle imbarcazioni;
3) le parole da: al fine di favorire fino a: ne sono privi, sono sostituite dalle seguenti: al fine di consentire l'accesso alla risorsa da parte delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il medesimo decreto dovrà, altresì, prevedere un Programma speciale di controlli volto a monitorare in tempo reale il rispetto della distribuzione della quota indivisa di cui al precedente comma, per contrastare il fenomeno della pesca mirata illegale;
c) al comma 3 sono apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, le parole: quote individuali di cattura sono sostituite con le seguenti: quote aggregate di cattura;
2) al secondo periodo, dopo le parole: la pesca del tonno rosso, sono aggiunte le seguenti: e/o.