Sostituirlo con il seguente:
Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)
L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.
2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.»