Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)
1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering forniscono al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Con decreto del Ministero delle politiche auricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
3. Le informazioni fornite ai consumatori garantiscono la conoscenza dei seguenti dati:
a) denominazione commerciale della specie e suo nome scientifico;
b) metodo di produzione;
c) zona in cui il prodotto è stato catturato e per i prodotti dell'acquacoltura, menzione dello Stato membro e del Paese terzo in cui il pesce è stato allevato;
d) categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
e) se il prodotto è stato scongelato.