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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering forniscono al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche auricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
  3. Le informazioni fornite ai consumatori garantiscono la conoscenza dei seguenti dati:
   a) denominazione commerciale della specie e suo nome scientifico;
   b) metodo di produzione;
   c) zona in cui il prodotto è stato catturato e per i prodotti dell'acquacoltura, menzione dello Stato membro e del Paese terzo in cui il pesce è stato allevato;
   d) categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
   e) se il prodotto è stato scongelato.