stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
4.01. (nuova formulazione)
approvato

  Aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  5. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) «le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».