Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)
L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
3. La Commissione consultiva locale è composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
5. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».
Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;
c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.
2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle Politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta, oneri per il bilancio dello Stato.