Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)
1. Alla legge n. 413 del 26 luglio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
« l) i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla pesca, esercenti la stessa in forma diversa da quella di pescatore autonomo o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole da: «aventi» a: «navigazione;» sono soppresse;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è abrogata.