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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
15.04.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, istituisce, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) dimezzamento dei tempi procedimentali per lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, anche attraverso la divisione dei compiti delle fasi endoprocedimentali, tra lo Sportello unico e gli uffici della Direzione Generale competente;
   b) introduzione e valorizzazione delle funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca;
   c) previsione di sistemi di trasmissione e circolazione dei dati raccolti, dei documenti e delle informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

ident. 15.011.15.016.