Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di arresto temporaneo obbligatorio e di attestazione delle giornate di inattività)
1. Al fine di rendere più agevole la gestione delle misure legate al numero ed alle motivazioni delle giornate di inattività, è istituito il Registro delle giornate di pesca.
2. Le unità di pesca possono tenere il Registro di cui al comma 1. Il Comandante annota sul Registro le giornate di inattività e le motivazioni. Le annotazioni, validate dall'Autorità marittima competente, attestano, per tutte le finalità previste dalla legge, le giornate di inattività e le motivazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del Registro, anche in formato elettronico, i termini ed i modi di registrazione.