Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;
b) al comma 1 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«h) azioni per incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
i) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale».
c) al comma 2 dopo le parole «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».