stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.019. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
15.019.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, coordinamento e omogeneità detrazione amministrativa, attraverso il miglioramento del rapporto con gli utenti e la semplificazione degli adempimenti burocratici a loro carico, è istituito, presso il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo Sportello unico della pesca, con diramazioni presso ogni sede territoriale delle Capitanerie, con funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca.
  2. Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 del Consiglio, lo Sportello Unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di pesca professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153. Conclusa l'istruttoria, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasmette ai Ministero una proposta motivata di provvedimento. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero adotta il provvedimento, provvedendo alla comunicazione telematica all'interessato, per il tramite dello Sportello Unico della Pesca.
  3. Lo Sportello Unico della pesca svolge altresì funzioni di sportello, informazione e assistenza, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni di categoria riconosciute, rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e trasmette i dati raccolti, i documenti e le informazioni acquisite ai Ministeri competenti, per un coordinato ed efficiente svolgimento dei procedimenti e per una tempestiva adozione dei provvedimenti finali.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilire nel dettaglio le modalità organizzative dello Sportello Unico della Pesca.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.