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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.018. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
15.018.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportello unico della pesca)

  1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è competente in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.
  È altresì competente al miglioramento dei servizi e all'assistenza alle imprese mediante la raccolta, anche in via telematica, delle istanze e delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività di pesca ed acquacoltura, assicurando il coordinamento delle funzioni assegnate ai Ministeri in materia.
  2. Ai fini di conseguire maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'esercizio della pesca, è istituito presso le Capitanerie di Porto lo «Sportello unico della pesca».
  Fatti salvi i compiti di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 e successive integrazioni e modificazioni, lo Sportello unico della pesca svolge l'istruttoria per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni connesse alle attività di cui al comma 1 e trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio.
  La Capitaneria di porto svolge l'istruttoria, provvedendo all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti da atti amministrativi, finalizzato all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di pesca marittima.
  Il Capo del Compartimento ovvero il responsabile del procedimento, valutata la completezza della documentazione, trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di pesca entro il termine di trenta giorni dall'avvio dell'avvio dell'istruttoria. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui al periodo precedente, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego entro il termine di quindici giorni, provvedendo alla comunicazione del provvedimento all'interessato per il tramite dello Sportello Unico della Pesca, anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).
  3. Ferme tutte le competenze di legge, lo Sportello Unico del mare svolge funzioni di front-office rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza statale concernenti l'attività di pesca, e inoltra i dati, così raccolti, ai Ministeri competenti per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.