Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) è la Lithophaga lithophaga l'ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».