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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.8. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
14.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Pesca del tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i termini e le modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti storici di ripartizione di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari
  2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire ulteriormente l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi.
  3. Con il medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 1627/2016, sono definite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e di attribuzione di talune «premialità» da attribuire agli aspiranti assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette «premialità», gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento nel primo anno e in percentuali maggiori negli anni successivi, in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.