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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 1008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2020  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
  2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
  3. La Commissione consultiva locale è composta da:
   a) il capo del compartimento marittimo;
   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
   d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
   h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
   j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
   k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

  4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto.
  5. il segretario della Commissione è nominato tra il personale della Capitaneria di porto.
  6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
  7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
  8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».