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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
4.12.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o l'imputato non l'ha commesso, con le seguenti: l'imputato non l'ha commesso o se il fatto non costituisce reato, o nel pronunciare sentenza di assoluzione, con le medesime formule,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  «Art. 4-bis (Modifica all'articolo 542 del codice di procedura penale) Dopo il comma 1 dell'articolo 542 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma precedente, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche al pagamento di una somma proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».