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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
3.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al codice in materia di protezione di dati personali).

  1. Dopo l'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 137-bis. – (Diritto alla cancellazione, all'aggiornamento e alla rettificazione dei dati personali). – 1. L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento e l'integrazione dei propri dati personali pubblicati in archivi telematici di testate giornalistiche secondo gli sviluppi che la notizia abbia avuto.
  2. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la sottrazione all'indicizzazione, da parte di motori di ricerca esterni al sito di provenienza, di propri dati personali, pur legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, nel rispetto dei princìpi sanciti dal presente codice e dal codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139.
  3. Fermo restando il dovere dei giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze, con evidenza grafica ove possibile analoga a quella della notizia corretta, l'interessato ha diritto alla rettificazione delle notizie contenenti dati personali inesatti.
  4. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati personali diffusi, mediante reti di comunicazione elettronica, in violazione delle disposizioni di cui al presente codice o comunque trattati in violazione di legge.
  5. I diritti di cui al presente articolo concernenti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

  Art. 137-ter – (Procedimento per l'esercizio dei diritti dell'interessato). – 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte III, i diritti di cui all'articolo 137-bis possono essere esercitati altresì mediante documentata istanza rivolta, anche mediante posta elettronica certificata, al titolare del trattamento.
  2. Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se dei caso vietandone l'ulteriore divulgazione.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera f), sostituire le parole da: al pretore, fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: «al pretore», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter dei medesimo codice. La richiesta è in ogni caso accolta dal Garante quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato».
   alla lettera g) sopprimere il comma settimo dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ivi aggiunto e sostituire la lettera h) con la seguente: h) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 dei codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice».