Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale).
All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati.
Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto».
3. Il comma 7 è abrogato.