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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2015  [ apri ]
2.500.(versione corretta)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al codice civile).

  1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: «5-quater) il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista.».

Il Relatore
2.500.(versione corretta)
approvato

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  Il credito del direttore responsabile e del giornalista che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, ha privilegio generale sui mobili a norma dell'articolo 2751-bis, primo comma, numero 2, del codice civile, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore.
   La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la sentenza ha accertato la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista.
   La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.

Il Relatore