Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».
Conseguentemente,
sopprimere il comma 6.