1.20.
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.