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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
1.2.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 4 con il seguente: l'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile del periodico o della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, nonché il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, il concessionario pubblico o privato del servizio radiotelevisivo e le persone delegate al controllo della trasmissione, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177/2005, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. La punibilità è parimenti esclusa per l'autore dell'offesa che abbia chiesto per iscritto al direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero al responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, che vengano pubblicate le smentite o le rettifiche delle notizie diffuse.