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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
6.2.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore.»