Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 616 del codice penale aggiungere il seguente: «Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente) «Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni o conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. La stessa pena si applica a chi, senza il consenso degli interessati, fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni tra i presenti. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni di cui al primo periodo sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di difesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
1-ter. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale aggiungere il seguente: «Art. 266-ter. (Riprese e registrazioni fra presenti).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nel caso di riprese o registrazioni fra presenti, da chiunque effettuate.