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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
4.2.

  Sostituire il seguente:
  3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento a favore del querelato di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante.