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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
3.3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'eliminazione, fino alla fine del comma, con le seguenti: il blocco del trattamento di dati personali realizzato in violazione di legge, la cancellazione degli stessi e la sottrazione all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito-sorgente, dei dati personali legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se del caso vietandone l'ulteriore divulgazione;

   al comma 3, sostituire le parole da: al comma 2, fino alla fine del comma, con le seguenti: ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.