stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
3.14.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell'articolo, chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l'emanazione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costituisce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.