Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di riprese e registrazioni fraudolente).
1. Dopo l'articolo 616 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque svolte in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
La punibilità è esclusa:
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o comunque nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato.
Il reato è punibile a querela della persona offesa.