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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
1.7.

  Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
  Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
  Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».

  Conseguentemente,

  sopprimere il comma 6.