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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015  [ apri ]
1.42.

  Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora l'autore dell'offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è improponibile l'azione civile per il risarcimento del danno.