Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora l'autore dell'offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è improponibile l'azione civile per il risarcimento del danno.