Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente: le stesse pene di cui al comma 1, fuori dai casi di responsabilità, anche concorsuale, per la diffamazione o di responsabilità ai sensi dell'articolo 57 del codice penale e dell'articolo 30 legge 223/1990, si applicano, a querela della persona offesa, al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia omesso, senza esplicitare al medesimo autore le ragioni specifiche del dissenso entro due giorni dalla richiesta, di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 e dall'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005.