Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione, il giudice, nella determinazione della somma di cui al comma precedente, tiene conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.».