L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato»;
2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato.».