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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «ART. 96-bis. – (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). – Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
  Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati.