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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
2.25.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dai seguente:
  «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva quando non sia noto o identificabile l'autore, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso è la multa fino a 3.000 euro».

  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.
  2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

  3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.
  2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la preventiva consapevolezza, ai di là di ogni ragionevole dubbio, della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.
  3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis codice penale pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

  4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  5. Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 codice penale o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57-bis codice penale commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p.».