Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 596-bis.
Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.